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Domande frequenti

  • Il codice CIG o il codice CUP sono sempre obbligatori?

Risposta

 Su questo argomento è stato pubblicato sulla G.U. del 24 aprile 2014 il Decreto Legge n. 66/2014 (decreto Irpef) contenente all’art. 25 che dettaglia proprio l'obbligo di tali codici.

Art. 25
1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3 (e 4), del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” e quello di cui all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni, è anticipato al 31 marzo 2015.
2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.”


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